Il Senato ha approvato oggi la legge sul biotestamento. I sì sono stati 180, 71 i no e 6 astenuti. I dirigenti dell’associazione Coscioni hanno assistito dalla tribuna dell’Aula del Senato alla conclusione dell’esame sul biotestamento, testimoniando l’impegno di una battaglia portata avanti da anni per vedere riconosciute le dichiarazioni di fine vita.
La legge si divide in due sezione, una relativa al consenso informato sui trattamenti sanitari e un’altra sulla compilazione delle Dat, con cui una persona potrà lasciare le sue volontà riguardo le cure a cui essere sottoposto o da rifiutare quando non sarà più cosciente a causa di un incidente o una malattia.
Con la premessa che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazione, la legge stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico e ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Viene sancito il divieto di accanimento terapeutico, e viene garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. Se si tratta di minori o persone incapaci di intendere e di volere, il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat devono essere redatte in forma scritta o videoregistrate e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Le Dat possono essere disattese se incongrue o se le condizioni nel frattempo siano mutate e siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nella relazione tra medico e paziente, puo’ essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e’ tenuto ad attenersi.
(fonte Ansa)
