Coronavirus: in vigore dall’8 marzo il decreto legislativo firmato dal Premier Conte. I provvedimenti per contenere la diffusione del virus

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato questa notte un decreto legislativo con i provvedimenti per contenere la diffusione del coronavirus in Lombardia e altre 14 province, dove i contagi sono maggiori, con misure restrittive, e con le disposizioni valide su tutto il territorio nazionale.

Abbiamo creato due aree, una riguarda la regione Lombardia e alcune province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia). A questo territorio applichiamo un regime e misure restrittive più rigorose, con il vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita. Ci si muoverà solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro verso il proprio domicilio per necessità. A chi ha sintomatologia con febbre maggiore di 37,5 gradi si raccomanda di rimanere a casa e contattare il medico. Ci sarà divieto assoluto di mobilità per soggetti in quarantena, ovvero risultati positivi al virus. Poi ci sono una serie di misure relative alle attività imprenditoriali, commerciali, sociali. Saranno consentiti eventi sportivi di atleti professionisti e categorie assolute o a porte chiuse o all’aperto senza presenza di pubblico“, ha spiegato il Premier Conte durante una conferenza stampa.

Chi non rispetterà le norme che resteranno in vigore fino al 3 aprile 2020 incorrerà in sanzioni, ossia l’arresto fino a 3 mesi e fino a 206 euro di ammenda.

Misure urgenti di contenimento del contagio (Articolo 1 del dpcm 8 marzo 2020) nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;

h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche’ delle attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita’ telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita’ a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;

o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;

s) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneita’ da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti.

Misure urgenti di contenimento del contagio valide nel resto dell’Italia (Articoli 2 e 3 del dpcm 8 marzo 2020):

a) L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado e le università rimane sospesa fino al 15 marzo. Sospesi fino al 3 aprile i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.

b) Sono sospesi gli eventi cinematografici, teatrali, e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. E’ sospesa l’apertura dei musei.

c) Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali simili.

d) I gestori di attività di ristorazione possono continuare a tenere i locali aperti, a condizione .

e) Le palestre e le piscine possono restare aperte a patto che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

f) Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari. Vige il divieto di permanenza nelle sale di attesa del pronto soccorso. Anche l’accesso di parenti e visitatori nelle strutture ospedaliere è limitato.

g) Le persone in regime di quarantena preventiva o risultate positivo al virus non possono muoversi da casa.

h) Su tutto il territorio nazionale sono sospesi matrimoni e funerali.

i) Sono sospesi congressi medici, meeting ed eventi in cui è coinvolto il personale sanitario.

l) Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.

m) Le aziende di trasporto pubblico dovranno adottare interventi straordinari di disinfezione dei mezzi.

n) Chiunque sia passato negli ultimi 15 giorni nelle zone rosse o provenga da Paesi a rischio deve comunicarlo all’Asl di competenza.

E’ quindi importante che tutti i cittadini rispettino queste normative, restino a casa il piu’ possibile e applichino le norme di igiene consigliate per prevenire la diffusione del coronavirus.

credit foto Governo

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